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IL DIARIO DELLE ESCURSIONI
ITINERARI DI TREKKING, E-MTB, VIE FERRATE e ALPINISMO
Raccolta di escursioni dello staff di www.TheFlintstones.it

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PARCO NAZIONALE
DEL GRAN PARADISO
NORMATIVA E DEROGHE PER L'ACCESSO CON I CANI
Sicuramente il tuo cane è bravo. Sicuramente è molto ubbidiente. Forse lo porti sempre a spasso con il guinzaglio. Ma sei sicuro che il tuo cane, sentendo l'odore di selvatico, non ti sfugga di mano, magari per gioco, e non rincorra un camoscio, uno stambecco o una marmotta, spaventandoli? In questo caso ti esporresti addirittura a una denuncia penale. Purtroppo ogni anno nel parco vengono raccolti animali sbranati dai cani… Perciò nel parco vige il divieto di introduzione dei cani. Se ami il tuo cane ami anche tutti gli animali: Pensaci !!


Art. 44 Introduzione di cani
1. Nel territorio del parco è vietato introdurre cani.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, muniti di campanello
b) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio disorveglianza dell’Ente Parco;
c) i cani nell’ambito delle aree di fondovalle e, nel periodo estivo, sui sentieri di cui alsuccessivo comma 7; sono fatte salve eventuali autorizzazioni rilasciate dalla Direzione del Parco per i proprietari di cani aventi fondi non situati nei fondovalle; in tutti i casi previsti dallapresente lettera, i cani devono comunque essere tenuti al guinzaglio;
d) i cani di proprietà che stazionino nelle pertinenze delle abitazioni, entro i limiti dei luoghi da sorvegliare;
e) i cani appartenenti a soggetti proprietari, possessori o detentori di fondi, il cui accesso sia stato autorizzato dall’Ente Parco;
f) i cani in proprietà nelle zone D del PP.
3. I cani la cui presenza nel territorio del Parco è consentita devono essere tenuti al guinzaglio o in aree adeguatamente recintate e controllate.
4. Nel territorio del parco è obbligatorio il rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) all’art. 83, primo comma, del D.P.R. 320/1954.
5. E’ fatto obbligo ai proprietari di consentire il controllo dei cani al personale di sorveglianza dell’Ente Parco ai fini dell’applicazione delle presenti norme.
6. In caso di smarrimento di cani all’interno del Parco, i proprietari sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Ente Parco.
7. Gli itinerari percorribili con cani al guinzaglio sono i seguenti:
a) in Val Soana: Strada dell’Azaria (compreso l’anello dell’itinerario turistico-sportivo) fino a Barmaion; Sentiero da Molino di Forzo e Tressi a Boschietto e Boschiettiera;
b) in Val di Cogne: Sentiero da Valnontey fino al ponte dell’Erfaulet; Sentiero da Valnontey al Rifugio Sella;
c) in Valsavarenche: Sentiero da Pont al Rifugio Vittorio Emanuele II; Sentiero dall’Alpeggio Terré al Rifugio Chabod;
Gli itinerari predetti sono percorribili con cani al guinzaglio dal 15 luglio al 31 agosto di ogni anno.
8. Con motivato provvedimento dell’Ente Parco, d’intesa con i Comuni interessati, possono essere individuati annualmente itinerari ulteriori e periodi diversi, rispetto a quelli di cui al comma 7, percorribili con cani al guinzaglio.